Circolare 390

timbro_N.390_24.25 Adozione_Conferma_Libri_di_testo 2025.26

Adozione libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - a.s. 2025/2026.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D.M. n.781 del 27 settembre 2013;

VISTA la Legge 8 novembre 2013 n.128 (articolo 6);

VISTA la nota MIUR del 9 aprile 2014, prot.n.2581 che disciplina le istruzioni per l’adozione dei libri di testo;

VISTO il D.M. del 4 agosto 2014 prot.n.609;

VISTA la nota MIUR del 30 marzo 2016 prot.n.3503; VISTA la nota MIUR del 6 maggio 2017, prot.n.5371; VISTO il D.M. 13 maggio 2020, n.2;

VISTO il Decreto N. 0000058.19.03.2025 di “Determinazione dei tetti di spesa della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado – anno scolastico 2025/2026

VISTA la Nota MI n.14536 dell’8/04/2025 avente per oggetto “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – anno scolastico 2025/26

COMUNICA

le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di primo e secondo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti per l’a.s. 2025/2026 fissato in data 13 maggio 2025 alle ore 17.30.

Il collegio dei docenti può confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria e per le classi prime della scuola secondaria di primo grado.

In caso di nuove adozioni, il collegio dei docenti deve adottare libri nelle versioni digitali o miste, previste nell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013 (versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi).

 

I libri di testo devono risultare rispondenti alle citate indicazioni nazionali e la loro adozione, deliberata nel rispetto dei vincoli di legge, è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti.

I docenti di sostegno a cui sono affidati alunni non vedenti o ipovedenti frequentanti la nostra scuola avranno cura di predisporre quanto necessario per richiedere tempestivamente ai centri specializzati la riproduzione dei libri di testo e dei materiali didattici protetti dalla legge o l’utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi.

Si rammenta che, ai sensi dell’ articolo l, comma 2, del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 14 novembre 2007, n. 69, la riproduzione e l’utilizzazione della comunicazione al pubblico si effettuano attraverso la registrazione audio delle opere su qualsiasi tipo di supporto l’impiego di dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione delle opere e dei materiali protetti visualizzabili e comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile con le tecnologie assistite, secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l’accesso alle persone con disabilità agli strumenti informatici.

Al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, i docenti, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare svolgimento delle lezioni, potranno consultare i testi nella scuola primaria “G.B. Saponaro”, nelle sale docenti delle scuole secondarie di 1° grado e sui siti delle case editrici proponenti.

I testi non possono essere portati fuori dai predetti locali, in quanto devono essere sempre disponibili per la consultazione.

Inoltre, in orari non coincidenti con lo svolgimento delle attività didattiche, i docenti possono partecipare ad incontri on line con i promotori editoriali finalizzati alla presentazione dei libri di testo.

 

I Consigli di interclasse, classe, i Dipartimenti e gli incontri di coordinamento didattico costituiranno il primo momento utile per l’analisi di nuove proposte di adozione che devono avere lo scopo di favorire un ampio confronto tra tutti i docenti affinché si giunga ad azioni concordate e comuni.

Si rammenta il divieto di commercio di libri di testo di cui all’art. 157 del D.lgs. 1° aprile 1994, n. 297 e si richiama l’attenzione al rispetto dei tetti di spesa previsti in particolare per la scuola secondaria di 1° grado così come di seguito indicati.

 

Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola secondaria.

Con decreto ministeriale di natura non regolamentare sono fissati il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado.

L’art. 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato oggetto di recente modifica ad opera del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, il quale ha introdotto, al comma 3, lettera c) della predetta disposizione normativa, la previsione secondo cui i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria, necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado, sono adeguati al tasso di inflazione programmata.

In particolare, con riferimento all’a.s. 2025/2026, si evidenzia che i tetti di spesa delle classi di scuola secondaria di primo grado, entro i quali i docenti sono tenuti a mantenere il costo dell’intera dotazione libraria, sono stabiliti nell’allegato 1 al decreto D.M. n. 58/2025 art. 1, comma 1.

 

classi tetto di spesa
prime 299,00
seconde 119,00
terze 134,00

 

Si evidenzia, altresì, che, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto in argomento, i predetti tetti di spesa sono ridotti del 10% se, nella classe interessata, i testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013), ovvero sono ridotti del 30% se nella classe interessata i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013).

Ai sensi dell’art. l, comma 4, del D.M. n. 58/2025, si sottolinea che eventuali incrementi degli importi indicati devono essere contenuti entro il limite massimo del 15%.

In tal caso, le relative delibere di adozione dei testi scolastici dovranno essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di Istituto.

 

A tal proposito ogni dipartimento della scuola secondaria di primo grado provvederà a presentare una terna di proposte di libri di testo per ciascuna disciplina, tutte egualmente valide e rispondenti ai criteri previsti.

L’unica differenza all’interno di ogni terna deve consistere nel prezzo d’acquisto, per permettere ai consigli di classe di effettuare la scelta di adozione o conferma nel rispetto dei tetti di spesa.

 

Le responsabili di plesso, inss. De Giorgi Daniela, Longo Annunziata e le prof.sse Caforio Faustina, Zilli Loredana vigileranno sulla stringente osservanza di quanto disposto.

 

I coordinatori di classe avranno cura di predisporre le relazioni, utilizzando la modulistica allegata.

Distinti saluti.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Maria Stella Colella

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