Circolare 10

timbro_N.12_25.26 Obbligo scolastico_riammissione a scuola alunni-signed

Frequenza, obbligo scolastico, riammissione a scuola degli alunni dopo assenza, organizzazione della vita della scuola.

Le modalità di cui all’oggetto sono disciplinate dal TITOLO IX “LA VITA SCOLASTICA” artt. 29-41 del Regolamento di Istituto, pubblicato nella sezione Regolamenti in Carte della scuola del sito dell’istituzione scolastica.

Per quanto concerne gli orari in ingresso e in uscita degli/lle alunni/e, trasmessi con circolare n. 5/25.26 del 9/09/2025, le SS.LL. dovranno attenersi all’art. 29 e a rispettare puntualmente la procedura che regola le Uscite anticipate, le Entrate posticipate (art. 31) e i Ritardi (art. 32).

In particolare si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’art. Art. 33. “ASSENZE E RELATIVA GIUSTIFICAZIONE”, che si riporta integralmente.

“1. I genitori degli alunni dell’Istituto devono giustificare le assenze dei propri figli mediante il Registro elettronico. Le assenze non consecutive devono essere giustificate separatamente.

  1. In tutti gli ordini scuola, in caso di assenza per motivi non sanitari, il genitore, prima del verificarsi dell’assenza, deve inviare apposita
  2. A tutela della salute altrui, non è possibile accogliere in classe l’alunno sprovvisto di nulla osta del medico curante per le assenze dovute a malattia per le quali, oltre alla giustifica, è richiesta la presentazione di un certificato medico che attesti l’avvenuta In caso di mancata consegna del certificato, i genitori sono sollecitati a fornirlo tempestivamente”.

 

Norme generali per la giustificazione delle assenze per malattia in tutti gli ordini di scuola

In ragione dell’attuale quadro normativo e delle indicazioni del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, a far data dal 1/4/2022, trova piena applicazione quanto previsto dall’art. 28 della Legge regionale 30 dicembre 2020, n.35 recante “Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”, che si applica a tutti gli istituti di ogni ordine e grado.

Ciò premesso, l’obbligo di presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di durata superiore ai cinque giorni e rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti è previsto esclusivamente qualora:

  1. i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
  2. certificati da presentare in altre

Pertanto, non ricorrendo le condizioni sopra esposte, per la riammissione a scuola dopo assenza non sono richiesti certificati medici.

 

 

È fondamentale, comunque, che le famiglie, previa consultazione del pediatra, informino tempestivamente la scuola su eventuali malattie infettive o parassitarie del/lla proprio/a figlio/a.

Ogni informazione è trattata da questa istituzione scolastica nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e riservatezza dei dati personali.

 

Obbligo scolastico nella scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado:

Con l’ingresso nella scuola primaria interviene l’obbligo scolastico, disciplinato da specifiche disposizioni legislative che ne definiscono tempi, modalità e responsabilità.

In particolare, la Legge n. 296/2006, art. 1, comma 622, stabilisce che l’obbligo di istruzione si estende fino al compimento del sedicesimo anno di età.

La scuola effettua giornalmente il monitoraggio delle presenze degli alunni.

In caso di assenze non giustificate o prolungate, viene data tempestiva comunicazione alle famiglie, al fine di prevenire fenomeni di dispersione e abbandono scolastico.

Nel caso in cui venga accertata una violazione da parte dei genitori dell’obbligo di istruzione, l’istituzione scolastica la situazione agli enti competenti, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.

 

Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per la valutazione degli studenti e il passaggio all’anno successivo, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale (D.P.R. n. 122/2009).

Per casi eccezionali, con delibera del 01/09/2025, il collegio dei docenti ha confermato le motivate e straordinarie deroghe a questo limite, previo accertamento del consiglio di classe:

  1. Gravi patologie certificate da strutture sanitarie pubbliche che impediscano la frequenza scolastica;
  2. Ricoveri ospedalieri prolungati e/o ricorrenti, con impossibilità di frequenza anche presso scuole ospedaliere;
  3. Assenze per malattie contagiose con esclusione dalla comunità scolastica, certificate dai Servizi di Medicina di Comunità;
  4. Assenze giustificate da particolari e documentati motivi familiari;
  5. Assenze riconducibili a motivazioni di natura sociale, certificate dai servizi competenti;
  6. Temporaneo ricongiungimento con un genitore sottoposto a misure restrittive della libertà personale, debitamente documentato;
  7. Partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da Federazioni o Enti riconosciuti dal O.N.I.;
  8. Assenze legate all’osservanza di precetti religiosi (es. comunità ebraica, avventista).

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta nella scuola secondaria l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.

 

La presente vale come notifica ai destinatari in indirizzo.

 

Certa di contare sulla consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.

La Dirigente Scolastica

Maria Stella Colella

Documenti

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