Circolare 24

Fruizione permessi beneficio L. 104/92 art. 3, comma 3 e s.m.i. Aggiornamento e modalità di richiesta mensile. a.s. 2024/2025

Fruizione permessi beneficio L. 104/92 art. 3, comma 3 e s.m.i. Aggiornamento e modalità di richiesta mensile. a.s. 2024/2025

Tutto il personale dell’Istituto che intenda fruire dei benefici di cui alla legge 104/92 art. 3 comma 3, e s.m.i. è invitato a consegnare in segreteria il verbale rilasciato dalla Commissione Medica per l’accertamento dell’handicap aggiornato e la dichiarazione di invariabilità, resa ai sensi della normativa vigente, come modificata dal D.Lgs. 105 del 30/06/2022 in attuazione della direttiva europea 2019/1158, che prevede di poter alternare la fruizione del beneficio con più soggetti.

L’istanza, redatta sul modello allegato alla presente, va consegnata all’Ufficio di Segreteria entro e non oltre il 4 ottobre 2024.

In considerazione del fatto che

  • la Circolare n. 13 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6 dicembre 2010, avente per oggetto “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza alle persone con disabilità” prevede, all’ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari della Legge 104 art. 3 comma 3 e dalla Legge 183/2010 art. 24, sono tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo e con riferimento all’arco temporale del mese al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività didattica e/o amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza;
  • la circolare applicativa INPS n. 45 del 01/03/2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1, ha precisato che il dipendente è tenuto a comunicare al Dirigente della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione;
  • il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, relativamente alla questione della programmazione dei permessi, con interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex L. 104 art. 33, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un’effettiva assistenza;

la scrivente invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi, rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza e, qualora impossibilitato a farlo, a comunicare la relativa fruizione con un congruo anticipo di almeno 5 giorni, al fine di concordare preventivamente con l’Amministrazione le giornate di permesso ed evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione.

 

 

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il personale ha facoltà di variare le giornate di permesso già programmate.

Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL prevede che tali permessi “devono essere possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti”.

Si precisa che, requisito essenziale per la concessione dei permessi lavorativi di cui all’art. 33 L. 104/92 è l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona con disabilità grave, per ciò intendendosi il ricovero per le intere 24 ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa.

Al riguardo si fa presente che i permessi in argomento non sono concedibili al dipendente per far fronte a necessità assistenziali non sanitarie.

Detti permessi possono essere invece concessi, come ribadito nella circolare n. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, anche in presenza di ricovero nei seguenti tre casi:

  1. interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie;
  2. ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale;
  3. ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di disabilità grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra dovrà naturalmente risultare da idonea documentazione medica che gli uffici sono tenuti a valutare.

Si rammenta che, secondo quanto previsto nell’art. 76 del DPR n. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

 

Corre l’obbligo rendere noto che questo Istituto, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuto a comunicare annualmente (entro il 31 marzo) al Dipartimento della Funzione Pubblica, tutte le giornate fruite a tale titolo da ciascun lavoratore, poiché presso tale Dipartimento è istituita una banca dati finalizzata al monitoraggio e al controllo sulla legittima fruizione dei permessi accordati ai pubblici dipendenti in quanto persone disabili o che assistono altra persona in situazione di disabilità grave.

Pertanto, in base alle disposizioni della Legge 183, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare:

  • i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi;
  • la tipologia di permesso fruita (permessi fruiti dal lavoratore per se stesso o per assistenza a terzi);
  • per i permessi fruiti per assistenza a terzi, il nominativo dell’assistito, l’eventuale rapporto di dipendenza da un’amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell’assistito, nonché il rapporto di parentela o affinità che intercorre tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
  • per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell’età maggiore o minore di tre anni del figlio; il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente per ciascun mese, specificando, in particolare, le ore o le frazioni di ore per ciascuna giornata nel corso del mese di riferimento.

 

 

Inoltre, alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs 105/2022, che prevede che “i tre giorni di permesso mensile retribuito potranno anche essere alternati nella fruizione tra più soggetti per l’assistenza allo stesso disabile”, all’atto della richiesta, il dipendente dovrà dichiarare di aver verificato che i giorni mensili richiesti da tutti i beneficiari non risultino complessivamente superiori al numero di tre.

 

La pubblicazione della presente circolare sul sito web dell’Istituto e sul registro elettronico ha valore di notifica a tutto il personale.

Tutto il personale è tenuto ad apporre il segno di spunta PRESA VISIONE, utilizzando la specifica funzione.

 

 

Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Maria Stella Colella

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